[1]Art. XXVI. (Scioglimento della Commissione ad interim)
[2]All'apertura della prima sessione della Conferenza sara' deciso lo scioglimento della Commissione ad Interim delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e i suoi atti e altre proprieta' diverranno proprieta' dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
