[1]Art. II. (Membri)

[2]1. Membri originari dell' Organizzazione saranno quelle tra le Nazioni indicate nell'art. I che accettano il presente Statuto uniformandosi a quanto disposto dall art. XXI. 2. Nuovi Membri possono essere ammessi nell'Organizzazione in base a voto favorevole di due terzi di tutti i membri della Conferenza e all'accettazione del presente Statuto quale e in vigore al tempo della loro ammissione.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artii · fonte del testo