[1]Art. II. (Membri)
[2]1. Membri originari dell' Organizzazione saranno quelle tra le Nazioni indicate nell'art. I che accettano il presente Statuto uniformandosi a quanto disposto dall art. XXI. 2. Nuovi Membri possono essere ammessi nell'Organizzazione in base a voto favorevole di due terzi di tutti i membri della Conferenza e all'accettazione del presente Statuto quale e in vigore al tempo della loro ammissione.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
