[1]Art. XXV. (Primo anno finanziario)

[2]Nei riguardi dell'anno finanziario in cui il presente Statuto entrera' in vigore si applicheranno le seguenti disposizioni eccezionali:

  • a)il bilancio sara' il bilancio provvisorio esposto nell'alleg. II del presente Statuto;
  • b)le somme da versarsi dagli Stati-Membri saranno nelle proporzioni indicate nell'alleg. II del presente Statuto, purche' ciascun Stato-Membro possa dedurre da esse l'ammontare gia' da esso contribuito per le spese della Commissione ad Interirn.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxxv · fonte del testo