[1]Art. XXV. (Primo anno finanziario)
[2]Nei riguardi dell'anno finanziario in cui il presente Statuto entrera' in vigore si applicheranno le seguenti disposizioni eccezionali:
- a)il bilancio sara' il bilancio provvisorio esposto nell'alleg. II del presente Statuto;
- b)le somme da versarsi dagli Stati-Membri saranno nelle proporzioni indicate nell'alleg. II del presente Statuto, purche' ciascun Stato-Membro possa dedurre da esse l'ammontare gia' da esso contribuito per le spese della Commissione ad Interirn.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
