[1]Contributi

[2](1) Per il periodo che scade il 31 dicembre 1954, il Consiglio stabilira' delle previsioni di bilancio provvisorie le cui spese saranno coperte da contributi fissati in base alle disposizioni del paragrafo (1) dell'Allegato al presente Protocollo. (2) Per gli esercizi finanziari del 1955 e del 1956, le spese citate nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio saranno coperte dai contributi degli Stati Membri proporzionalmente alle percentuali indicate al paragrafo (2) dell'Allegato al presente Protocollo, restando inteso che verranno applicate le disposizioni contenute ai punti (i) e (ii) del comma (b) del paragrafo 1 dell'articolo VII della Convenzione. (3) A partire dal 1 gennaio 1957, le spese figuranti nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio verranno coperte dai contributi degli Stati Membri in base alle disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione. (4) Quando uno Stato, nel momento in cui diventa membro dell'Organizzazione oppure in seguito, inizia a prendere parte ad un programma, i contributi degli altri Stati Membri interessati vengono riveduti e la nuova tabella entra in vigore dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso. Verranno effettuati rimborsi nella misura necessaria per adeguare alla nuova tabella i contributi di tutti gli Stati Membri. (5) (a) Dopo avere sentito il parere dei Direttori generali, il Comitato finanziario stabilisce le modalita' di pagamento dei contributi onde assicurare un buon finanziamento dell'Organizzazione. (b) Ogni Direttore generale comunica in seguito agli Stati Membri l'ammontare dei loro contributi e le date in cui i versamenti devono essere effettuati.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~protocollo-art4 · fonte su Normattiva