Art. 2 (Approvazione)
[1]La presente legge entrera' in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco - Mosconi
[6]Belluzzo - Giuriati - Martelli
[7]Ciano.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 20 marzo 1929
