[1]La presente legge entrera' in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Rocco - Mosconi

[6]Belluzzo - Giuriati - Martelli

[7]Ciano.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 20 marzo 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3482~approvazione-art2 · fonte del testo