[1]La presente legge entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Grandi - Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 16 febbraio 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-01-07;45~art2 · fonte del testo