[1]La presente legge entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 16 febbraio 1932
