[1]La presente legge entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di commercio e di navigazione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi -
[6]Martelli - Ciano.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 9 marzo 1929
