[1]La presente legge entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche degli Atti di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 agosto 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Grandi - De Bono Rocco - Mosconi - Bottai.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 14 novembre 1930
