[1]La presente legge entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche degli Atti di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 agosto 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Grandi - De Bono Rocco - Mosconi - Bottai.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 14 novembre 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-08-08;1419~art2 · fonte del testo