Art. 4 (Approvazione)
[1]La presente legge entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Martelli - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
