Speciali convenzioni regoleranno la repartizione dei beni appartenenti a collettivita' o a persone morali pubbliche che esercitano la propria azione in territori divisi per effetto del presente trattato.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
Speciali convenzioni regoleranno la repartizione dei beni appartenenti a collettivita' o a persone morali pubbliche che esercitano la propria azione in territori divisi per effetto del presente trattato.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art273 · fonte del testo