[1]L'Austria cedera' alle Potenze alleate e associate interessate, nel termine massimo di tre mesi dalla notificazione che gliene sara' fatta una parte dei rimorchiatori e delle navi e galleggianti, che rimarranno immatricolati nei porti della rete fluviale di cui l'articolo 291, dopo le deduzioni da eseguire a titolo di restituzione o di riparazione. L'Austria cedera' egualmente il Materiale d'ogni specie necessario alle Potenze alleate e associate interessate, per l'uso di tale rete fluviale.

[2]Il numero dei rimorchiatori e delle navi o galleggianti, l'importanza del materiale da cedere, e la loro ripartizione, saranno determinati da uno o piu' arbitri, designati dagli Stati Uniti d'America, tenendo conto dei bisogni legittimi delle parti in causa, basandosi specialmente sul traffico della navigazione nei cinque anni che hanno preceduta la guerra.

[3]Tutte le navi cedute dovranno essere munite dei loro attrezzi ed arredi, essere in buono stato, capaci di trasportare merci, ed essere scelte fra quelle di piu' recente costruzione.

[4]Quando le cessioni previste in questo articolo richiederanno un trasferimento di proprieta', l'arbitro o gli arbitri stabiliranno i diritti degli antichi proprietari, al 15 ottobre 1918: l'importo dell'indennita' loro dovuta, e il modo di pagamento di questa indennita' in ciascun caso. Se l'arbitro o gli arbitri riconoscono che questa indennita' spetta in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a Stati cui incombe un obbligo di riparazioni, determineranno la somma da accreditare ai medesimi per questo titolo.

[5]Per quanto concerne il Danubio, e' del pari soggetta al giudizio dell'arbitro o degli arbitri ogni controversia concernente la ripartizione permanente delle navi, la proprieta' o nazionalita' delle quali provocasse una vertenza fra gli Stati, e le condizioni di questa partizione.

[6]Una Commissione composta dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia e dell'Italia, e' incaricata della gestione di queste navi, fino alla loro ripartizione definitiva. La Commissione fara' quanto occorre, in via provvisoria, per garentire l'esercizio di queste navi nell'interesse generale da parte di qualsiasi ente locale, o la assumera' direttamente ma senza compromettere la ripartizione definitiva.

[7]Questo esercizio provvisorio sara' condotto, per quanto e' possibili, con criteri commerciali e il reddito netto percepito dalla commissione merce' il nolo di queste navi sara' adoperato nel modo indicato dalla Commissione delle riparazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art300 · fonte del testo