Il rifornimento del sali via mare del Deposito di Castellammare di Stabia si effettuera' a mezzo navi, con piena facolta' dell'Amministrazione dei monopoli di regolarlo nel modo che riterra' piu' opportuno, previo tempestivo avviso all'assuntore. Le navi da porsi sotto scarico dovranno essere di portata lorda non inferiore alle mille tonnellate ne' superiore alle tonnellate cinquemila. Il loro pescaggio dovra' comunque consentire il facile attracco al pontile del Deposito.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art14 · fonte del testo