Il quantitativo di sale giunto alla rinfusa o in sacchi su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato da Introdurre nel Deposito resta fissato nel massimo di quintali milleduecentocinquanta (q.li 1250) giornalieri. L'assuntore pero' si impegna di introdurre, quando occorra, anche i quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo art. 30, n. 5.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art4 · fonte del testo