Il quantitativo di sale comune e speciale che le campate del Deposito potranno contenere non dovra' superare i quintali 50.000 (cinquantamila). Il sale comune non dovra' essere accumulato oltre l'altezza di m. 6 mentre l'altezza alla quale potranno accumularsi i sali speciali non potra' superare i m. 2.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art5 · fonte del testo