Il quantitativo di sale da spedire giornalmente agli organi di distribuzione e di vendita aggregati al Deposito di Castellammare di Stabia resta fissato nel massimo di quintali milleduecentocinquanta (q.li 1250). L'assuntore pero' si impegna di spedire, quando occorra, anche i quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo art. 30, n. 3 e n. 4.
Testo vigente dal 15 ottobre 1952
