Alla manovra dei vagoni ferroviari nell'area portuale in concessione al Deposito verra' provveduto a cura e spese dell'assuntore e il relativo onere si intende compreso nei prezzi contrattuali. Restera' invece a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato il movimento dei vagoni sui binari esterni alla detta area.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art8 · fonte del testo