Alla manovra dei vagoni ferroviari nell'area portuale in concessione al Deposito verra' provveduto a cura e spese dell'assuntore e il relativo onere si intende compreso nei prezzi contrattuali. Restera' invece a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato il movimento dei vagoni sui binari esterni alla detta area.
Testo vigente dal 15 ottobre 1952
