I sanitari che si siano iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli Enti di cui al precedente art. 1 senza iscrizione alla casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli Enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alla successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art73 · fonte del testo