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[1]11 diritto a conseguire l'indennita' o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione gia' conseguita si perde per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[2]Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 16 gennaio 1966

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art36 · fonte del testo