[1]Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dal salariato:
- 1)per condanna che abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;4
- 2)per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale e di istigazione alla corruzione di cui al successivo art. 322 del Codice medesimo.
[2]Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e a godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.4 Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data in cui divenne irrevocabile la relativa sentenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 42, comma 1, numero 1 e comma 2.
Testo vigente dal 16 gennaio 1966
