[1]L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta. 9
[2]La sospensione predetta si applica nei riguardi del sanitario anche nel caso in cui sia condannato alla interdizione dalla professione sanitaria per delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe, per i quali, a norma dell'art. 555 del Codice penale, l'esercizio di detta professione abbia costituito circostanza aggravante. La sospensione cessa quando sia interamente decorsa la durata dell'interdizione professionale o la pena stessa sia estinta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 15/1/1966, n. 12) ha dichiarato, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma primo del presente articolo.
Testo vigente dal 16 gennaio 1966
