[1]Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
[2]Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, esteso al personale degli Enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
[3]Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica' valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 27.
[4]La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.
[5]Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza, che liquida l'assegno quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
