[1]Gli aumenti della indennita' o della pensione dipendenti dalla valutazione delle campagne di guerra e delle benemerenze fasciste, di cui al precedente articolo 32, sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui all'articolo medesimo, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione escluse le eventuali maggiorazioni di cui al precedente articolo 34. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al precedente articolo 46.

[2]L'aumento della indennita' o il valore capitale dell'aumento della pensione, di cui al precedente comma, vengono corrisposti, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero della educazione nazionale.

[3]Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato, di Istituti di previdenza, o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art55 · fonte del testo