Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926-IV sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

  • a)il servizio militare prestato con interruzione di iscrizione senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
  • b)il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del secondo comma del precedente art. 75.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art77 · fonte del testo