[1]Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte-pensioni secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, per le cessazioni dal servizio fino a tutto il giorno precedente a quello della entrata in vigore dell'Ordinamento medesimo, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo massimo di lire milleduecento e minimo di lire duecentocinquanta.

[2]Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte-pensioni secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, a favore delle vedove e degli orfani degli insegnanti o dei pensionati morti fino a tutto il giorno precedente a quello della entrata in vigore dell'Ordinamento medesimo, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo massimo di lire seicentosessanta e minimo di lire centoquaranta.

[3]Per le pensioni di cui ai commi precedenti gli aumenti ivi previsti hanno effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 119.

[4]Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra il Monte-pensioni e altri Enti, l'aumento del dieci per cento e' calcolato sulla sola quota dovuta dal Monte, fermi restando rispettivamente i massimi ed i minimi di aumento indicati nei commi precedenti.

[5]Agli effetti degli aumenti di cui ai precedenti commi le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli da 82 a 89 del presente Ordinamento si considerano come interamente a carico del Monte-pensioni.

[6]Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti da supplementi od integrazioni concessi o da concedersi da altri Enti, e saranno conferiti dall'Amministrazione del Monte-pensioni anche se l'iscritto sia cessato dal servizio alla dipendenza dello Stato; degli aumenti medesimi non si tiene conto ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri ai sensi delle disposizioni in vigore.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art118 · fonte del testo