[1]Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, per le cessazioni del rapporto di servizio a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire milleduecento.

[2]Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento, a favore delle famiglie dei salariati e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire centoquaranta e massimo di lire seicentosessanta.

[3]Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento e' calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento indicati nei commi precedenti.

[4]La pensione dovuta ai salariati cessati dal servizio dal 1° gennaio 1938-XVI alla data di pubblicazione del presente Ordinamento, alle loro vedove ed ai loro orfani, non puo' essere inferiore a quella risultante in base all'Ordinamento approvato col R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, con l'aumento di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art78 · fonte del testo