Il personale che la Ditta imbarchera' per i lavori contemplati nella presente convenzione sara' mantenuto a bordo a spese della Ditta medesima e sara' soggetto ai regolamenti della Marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle navi militari. Il personale direttivo della Ditta sara' aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo e per esso la Ditta rimborsera' alla Marina le spese di trattamento tavola e di razione viveri stabilito per i componenti le mense ufficiali della Marina. Il personale di bassa forza della Ditta (operai e marinai specializzati) fara' mensa a se', a spese della Ditta medesima.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art26 · fonte del testo