I lavori sul cavi sottomarini di cui al precedente articolo saranno eseguiti a seconda delle loro entita' o posizione, o con l'impiego della nave della Marina militare "Rampino", o quando le condizioni del lavoro lo permettano, con l'impiego di altra nave della Marina, od infine con altri mezzi ritenuti idonei. Le navi ed i natanti di cui sopra saranno, di norma, forniti di tutti i mezzi necessari per lo scopo cui devono servire e degli usuali alloggi per il personale della Ditta. In caso di lavori su cavi di tipo particolare (telefonici a piu' bicoppie, coassiali, ecc.) per i quali il personale imbarcato sulla "Rampino" non fosse sufficiente, verra' inviato, a richiesta del Ministero o del suo rappresentante a bordo, dell'altro personale specializzato da alloggiarsi in terra ferma contro il rimborso di tutte le spese. Per i lavori eseguiti dal personale di bordo, ma effettuati a terra, verra' riconosciuto alla Ditta il diritto al rimborso delle spese incontrate a terra, previo parere favorevole del rappresentante del Ministero. Ove, a giudizio del rappresentante a bordo del Ministero, di cui all'art. 7, le condizioni del lavoro lo richiedano saranno inoltre messi gratuitamente a disposizione della Ditta tutti gli altri eventuali mezzi necessari, fra i quali rimorchiatori, bettoline e manovalanza.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
