I lavori sul cavi sottomarini di cui al precedente articolo saranno eseguiti a seconda delle loro entita' o posizione, o con l'impiego della nave della Marina militare "Rampino", o quando le condizioni del lavoro lo permettano, con l'impiego di altra nave della Marina, od infine con altri mezzi ritenuti idonei. Le navi ed i natanti di cui sopra saranno, di norma, forniti di tutti i mezzi necessari per lo scopo cui devono servire e degli usuali alloggi per il personale della Ditta. In caso di lavori su cavi di tipo particolare (telefonici a piu' bicoppie, coassiali, ecc.) per i quali il personale imbarcato sulla "Rampino" non fosse sufficiente, verra' inviato, a richiesta del Ministero o del suo rappresentante a bordo, dell'altro personale specializzato da alloggiarsi in terra ferma contro il rimborso di tutte le spese. Per i lavori eseguiti dal personale di bordo, ma effettuati a terra, verra' riconosciuto alla Ditta il diritto al rimborso delle spese incontrate a terra, previo parere favorevole del rappresentante del Ministero. Ove, a giudizio del rappresentante a bordo del Ministero, di cui all'art. 7, le condizioni del lavoro lo richiedano saranno inoltre messi gratuitamente a disposizione della Ditta tutti gli altri eventuali mezzi necessari, fra i quali rimorchiatori, bettoline e manovalanza.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art2 · fonte del testo