[1]Ogni volta che il Ministero riterra' necessario una campagna sui cavi sottomarini, ne avvisera' la Ditta, secondo le disposizioni dell'art. 5, specificando quale sia il mezzo di cui essa dovra' avvalersi e la data in cui la nave sara' messa a sua disposizione. La Ditta provvedera' alla preparazione della nave per quanto riguarda il personale ed il materiale di sua competenza, nonche' per l'imbarco dei cavi occorrenti per i lavori, secondo un piano prestabilito approvato dal Ministro. Quando viene Impiegata la nave "Rampino" le operazioni per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario, dovranno avvenire in un periodo di tempo complessivamente non superiore a otto giorni lavorativi nell'ipotesi che il peso delle dotazioni cablomarinaresche e dei materiali di consumo non superi le 14 tonn. In caso contrario sara' riconosciuto alla Ditta un maggior tempo espresso in ore lavorative, corrispondente al maggior peso di materiale, pari, a
[2]48 ----------- x (maggior peso imbarcato). peso base
[3]Analogamente per i cavi sottomarini la Ditta usufruira' per imbarco e sbarco, di un numero di giorni lavorativi corrispondenti ad un imbarco medio giornaliero di 12 tonn. di cavo supposto asciutto. Comunque per ogni campagna sara' assicurato alla Ditta un periodo minimo di otto giorni complessivi per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario e dei cavi, considerando come inizio delle operazioni all'imbarco il momento in cui la nave viene messa a disposizione della Ditta, e allo sbarco il pomeriggio del giorno di arrivo della nave a La Spezia se l'arrivo avviene primi delle ore 12 mentre se esso avviene dopo le 12, il giorno successivo. I perditempi dovuti alla mancata disponibilita' di mezzi richiesti alla Marina (che porra' gratuitamente a disposizione della Ditta al pontile San Bartolomeo i galleggianti riconosciuti adatti e indispensabili per le suddette operazioni di imbarco e sbarco), a cattive condizioni atmosferiche e comunque a causa di forza maggiore, e i giorni festivi, non saranno considerati nell'effettuare i suddetti conteggi. Se il tempo impiegato per le operazioni di imbarco e sbarco sara' maggiore di quello cosi' definito, la Ditta verra' sottoposta al pagamento di una multa giornaliera di lire italiane 12.000. Trascorso pero' un mese dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto aver termine l'imbarco, senza che a questo la Ditta abbia completamente provveduto, il Ministero potra' fare eseguire il lavoro a spese ed in danno della Ditta, da liquidarsi in relazione ai compensi giornalieri di cui al successivo art. 21 ed alle eventuali maggiori spese per noleggio di navi o natanti non concessi dalla Marina. In caso di lavoro straordinario festivo, appositamente richiesto dal Ministero per accelerare il lavoro di imbarco o sbarco, verranno rimborsati alla Ditta, a parte, i normali compensi di lavoro straordinario festivo, aumentati del 20%.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
