La gratuita' delle prestazioni dei mezzi messi a disposizione della Ditta a norma degli articoli 2, 3 e 20 della presente convenzione si riferisce ai rapporti fra la Ditta stessa e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I rapporti fra detto Ministero e quello della difesa-Marina, nei riguardi delle prestazioni stesse, saranno regolati da accordi diretti per compensi, ad ogni modo dovuti all'Amministrazione militare marittima, per le prestazioni medesime in relazione al numero del natanti e mezzi secondari forniti.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art33 · fonte del testo