La gratuita' delle prestazioni dei mezzi messi a disposizione della Ditta a norma degli articoli 2, 3 e 20 della presente convenzione si riferisce ai rapporti fra la Ditta stessa e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I rapporti fra detto Ministero e quello della difesa-Marina, nei riguardi delle prestazioni stesse, saranno regolati da accordi diretti per compensi, ad ogni modo dovuti all'Amministrazione militare marittima, per le prestazioni medesime in relazione al numero del natanti e mezzi secondari forniti.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
