Per i lavori contemplati nella presente convenzione la Ditta avra' diritto all'uso gratuito della nave "Rampino" ovvero di altre navi o mezzi di cui all'art. 2. Per i lavori in mare che possono eseguirsi senza l'impiego della nave o mezzi di cui sopra, saranno preventivamente concordati i mezzi necessari ed i compensi spettanti alla Ditta che saranno calcolati in base alla somma stabilita per il "Rampino" tenuto conto del numero e qualifica del personale impiegato e del fatto che le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale stesso saranno rimborsate separatamente. In base a questi criteri la Ditta presentera' apposita offerta.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art20 · fonte del testo