Nel riguardi della presente convenzione rientrano nel casi di forza maggiore:

  • 1)improvvise contemporanee gravi malattie del personale tecnico essenziale, riconosciute dai sanitari di fiducia della Marina, come tali da impedire qualsiasi servizio e che mettano la Ditta nell'impossibilita' di iniziare o compiere lavori;
  • 2)l'impossibilita' della nave o dei natanti di mantenersi in porto di fronte allo stabilimento di San Bartolomeo di La Spezia per le necessarie operazioni;
  • 3)Incendi, scoppi, scioperi o serrate nello stabilimento di La Spezia o nel reparto fabbricazione anime isolate in guttaperca dello stabilimento in Milano-Bicocca.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art29 · fonte del testo