La Ditta non potra' interrompere i lavori relativi ad ogni campagna o i lavori iniziati sui cavi se non per cause di forza maggiore o per altri giustificati motivi debitamente riconosciuti tra i quali, per quanto riguarda i lavori sui cavi, il periodo di riposo fisicamente indispensabile per il personale. Quando il delegato ministeriale non ritenga che ricorrono circostanze tali da giustificare l'interruzione del lavoro, invitera' la Ditta a proseguirlo. Se pero', a motivo di interruzione, si adducano le condizioni del tempo, la decisione spettera' al comandante della nave. Se la sospensione della campagna viene riconosciuta ingiustificata, la Ditta sara' tenuta, senza pregiudizio della risoluzione della convenzione, al pagamento di una multa giornaliera di Lit. 36.000, e perdera' inoltre il diritto alla corresponsione dei compensi giornalieri di cui alla presente convenzione per l'intero periodo di interruzione di tal periodo dovranno essere compresi il giorno della sospensione e quello della ripresa della campagna. Il personale della Ditta imbarcato sulla "Rampino" non sara' Inferiore a quello specificato nell'art. 4, salvo speciali accordi. Se invece della "Rampino" si adoperi altro natante, il personale operaio sara' convenientemente variato volta per volta, d'accordo tra il Ministero e la Ditta.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art13 · fonte del testo