Qualora la Ditta non adempia in tutto od in parte agli obblighi assunti con la presente convenzione, sara' in facolta' del Ministero di dichiarare sciolta la convenzione stessa senza alcun diritto per la Ditta a qualsiasi indennita' ed incamerando la cauzione ai cui all'art. 30.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
