La Ditta si obbliga a tenere a disposizione del Ministero nel suo stabilimento di La Spezia un numero di vasche sufficienti a conservare nelle medesime almeno 200 km. di cavi sottomarini, sia nuovi che salpati, di proprieta' dello Stato. La Ditta si assume la responsabilita' della loro buona conservazione e, per i soli cavi nuovi, limitatamente ad un periodo di tempo non superiore a quello delle garanzie contrattuali relative ai cavi posati, delle loro condizioni elettriche e meccaniche. Per l'eventuale custodia del quantitativi di cavi eccedenti i 200 km. suddetti verra' concordato di volta in volta tra la Ditta e il Ministero un congruo compenso. Agli effetti di quanto sopra, la Ditta, d'accordo col Ministero interessato, terra' aggiornato un elenco dei cavi suddetti nel quale saranno specificati quelli che, per quanto riguarda la garanzia di cui trattasi, rientrano nel quantitativo limite di 200 km. La Ditta non provvedera' all'assicurazione contro l'incendio e lo scoppio dei cavi di proprieta' dello Stato, depositati nelle suddette vasche, e non assume alcuna responsabilita' per i guasti che si verificassero sui cavi imbarcati e che non fossero causati da colpa o negligenza del proprio personale. Il Ministero ha facolta' di fare in ogni tempo sui cavi suddetti gli esperimenti che vorra'. In fabbrica i cavi salpati riutilizzabili verranno possibilmente conservati separatamente dagli altri. Le spese relative al prelievo dei cavi saranno a carico del Ministero soltanto nei casi in cui il prelievo e' richiesto dal Ministero stesso, per proprio uso, o per campagne fatte a sua cura.
Testo vigente dal 20 settembre 1950
