Spirato il termine utile per la consegna, e qualora il ritardo non sia dovuto a forza maggiore, sara' inflitta una multa di centesimi quindici per ogni cento lire del valore delle quantita' di cavo non consegnato in tempo debito e per ogni giornata di ritardo. Trascorso un mese dalla scadenza del termine di consegna di cui sopra, senza che la Ditta abbia adempiuto ai suoi impegni, il Ministero avra' facolta' di provvedersi senz'altro dei cavi non consegnati a tutte spese della Ditta, avvisandola di cio' con lettera di ufficio. Tale provvista potra' essere fatta dal Ministero, secondo la sua maggiore convenienza, a trattativa privata od a economia e qualora fosse fatta ad un prezzo inferiore a quello fissato nel contratto, la differenza sara' a profitto del Ministero, senza che la Ditta abbia diritto di parteciparvi in alcun modo. Nel caso in cui il Ministero non intenda valersi della facolta' suddetta, la multa sara' da estendersi sino al giorno in cui la Ditta non avra' consegnato l'intera quantita' di cavi commessale, ed in ogni caso la multa stessa non potra' superare il quinto dell'importo dei cavi ai quali si riferisce. Il collaudo dei cavi sara' eseguito in fabbrica da un funzionario dell'Istituto P. T. all'uopo delegato, il cui giudizio e' inappellabile. La Ditta e' tenuta ad avvisare l'Amministrazione non appena sara' pronto il materiale da consegnare. Il relativo collaudo sara' iniziato entro un mese dalla data di arrivo all'istituto della richiesta da parte della Ditta. Sara' considerata come data di consegna quella della accettazione, pero' agli effetti della multa si dedurra', dall'effettivo ritardo, il periodo di tempo compreso fra il giorno in cui l'Amministrazione ricevera' la richiesta di collaudo ed il giorno dell'accettazione. Qualora il cavo fosse stato in precedenza rifiutato, si dedurra' altresi' il periodo di tempo compreso tra la data di ricevimento della precedente richiesta di collaudo e la data nella quale l'Istituto ebbe a partecipare alla Ditta il rifiuto.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art18 · fonte del testo