Ove, per fatto imputabile alla Ditta, esclusi i casi di forza maggiore, debbasi porre termine alla campagna prima che siano espletati tutti i lavori stabiliti nel relativo programma, il Ministero potra', senza pregiudizio della facolta' di risoluzione della convenzione, far pagare alla Ditta una multa giornaliera in ragione di Lit. 1200 per km. di lunghezza dei cavi non riparati, con un minimo di Lit. 60.000.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;731~art15 · fonte del testo