Art. 2 (Approvazione)
[1]La presente legge entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Grandi - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
