[1]La presente legge entrera' in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'art. 14 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Grandi - Mosconi - Bottai.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 17 aprile 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;153~art2 · fonte del testo