[1]La presente legge entrera' in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'art. 14 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Mosconi - Bottai.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 17 aprile 1931
