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[1]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie, desiderosi di estendere e facilitare le relazioni commerciali fra l'Italia e il Canada', hanno determinato di concludere una Convenzione per questo scopo, ed hanno nominato i loro rispettivi Plenipotenziari, cioe':

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[3]il signor Gabriele Preziosi, cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Incaricato d'affari di Sua Maesta' il Re d'Italia in Londra; e

[4]Sua Maesta' il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie:

[5]il molto onorevole marchese Curzon di Kedleston, K. G., principale Segretario di Stato per gli affari esteri di Sua Maesta' Britannica: l'onorevole William Stevens Fielding, membro del Consiglio privato di Sua Maesta' il Re per il Canada', membro del Parlamento del Canada', Ministro delle finanze e ricevitore generale del Canada';

[6]l'onorevole Ernest Lapointe, membro dell'Onorevole Consiglio privato di Sua Maesta' il Re per il Canada', membro del Parlamento del Canada', Ministro della marina e della pesca del Canada'.

[7]I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione dei seguenti articoli:

[8]Art. 1

[9]A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia importato nel Canada' ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada' importato in Italia, non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli imposti su simili prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese straniero; ne' alcuna proibizione o restrizione sara' mantenuta o imposta sull'importazione di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dall'Italia nel Canada' o di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dal Canada' in Italia, senza che essa si estenda egualmente all'importazione degli eguali prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese. Quest'ultima disposizione non e' applicabile alle proibizioni sanitarie ed altre reclamate dalla necessita' di tutelare l'incolumita' delle persone, o del bestiame, o di piante utili all'agricoltura.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2935~art1 · fonte del testo