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A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia a destinazione del Canada' ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada' a destinazione dell'Italia non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli che si esigono sull'eguale prodotto a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero; ne' alcun divieto o restrizione sara' imposto all'esportazione di qualsiasi prodotto dall'Italia a destinazione del Canada' o dal Canada' a destinazione dell'Italia, che non debba estendersi egualmente all'esportazione degli eguali prodotti a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2935~art2 · fonte del testo