Sono altresi' a carico dell'Ente, con le modalita' di cui al precedente art. 4, le spese e relative indennita' di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art5 · fonte del testo