Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonche' i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato. L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una meta' del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art6 · fonte del testo