L'A.C.I. si obbliga di continuare la riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche, delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validita' della presente convenzione, con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera B dell'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art16 · fonte del testo