Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione l'A.C.I. dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilita' del mandato. A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione Pia C.I. deve entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione per legge della presente convenzione, versare presso la Cassa Depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di lire cinque milioni in titoli del debito pubblico 5 per cento valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di lire un milione gia' costituito. Tale cauzione sara' svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarita' dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art15 · fonte del testo