La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'art. 1 e' effettuata a mezzo dei bollettari di riscossione e dei contrassegni metallici di cui al decreto Ministeriale 28 ottobre 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 dicembre 1947, n. 296, al decreto Ministeriale 30 novembre 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1948, n. 299 e alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari). Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi e' di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato il quale provvede a numerare progressivamente i singoli bollettari e le bollette (matrici e figlie) contenute in ciascun bollettario: ogni bollettario deve contenere non meno di cinque e non piu' di cento bollette. Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizioni di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari, la stampa degli stessi potra' essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarita', e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari): la stampa dovra' essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. e S.I.A.E. e di militari della guardia di finanza. Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A.C.I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte dell'Istituto Poligrafico o, nella ipotesi prevista al comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. e S.I.A.E. all'inventario e al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria. In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A.C.I. e' tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico. La Direzione generale dell'A.C.I. provvede i dipendenti Uffici esattori provinciali, ed a mezzo di questi anche gli Uffici collettori, dei bollettari a madre e figlia, gradualmente occorrenti per le singole riscossioni. Tali bollettari, prima della spedizione debbono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale, nel quale i bollettari vidimati verranno descritti. Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del corpo diplomatico (serie C.D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S.E.). Le spese di stampa di tutti i bollettari compresi quelli di cui ai precedenti commi 3 e 8 e le indennita' di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto al comma 3, gravano per intero sul bilancio dell'A.C.I. La spedizione dei bollettari agli Uffici esattori provinciali deve essere accompagnata da apposita nota di carico in duplice esemplare, di cui uno va restituito con la firma dell'esattore, alla Direzione generale dell'A.C.I. la quale ne curera' la custodia in fascicoli, distintamente per ciascuna, provincia, dopo di aver preso nota delle singole spedizioni alla partita aperta per ciascun Ufficio esattore provinciale, sul registro indicato al successivo comma 15. Tali dupli saranno tenuti a disposizione dell'Ispettorato tasse per il controllo presso A. C.I. e S.I.A.E.. Un altro esemplare delle note di carico deve essere trasmesso dall'A.C.I. agli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competenti per territorio, contemporaneamente alla spedizione dei bollettari agli Uffici esattori. Presso la Direzione generale dell'A.C.I. e' istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli Uffici esattori. Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni Ufficio esattore e per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute. Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate. Il movimento di entrata e di uscita dei bollettari presso gli Uffici esattori provinciali deve essere annotato sul apposito registro paritario sul quale, mese per mese, e distintamente per ciascuna serie di bollettari, devono essere registrati nella partita corrispondente a ciascun Ufficio esattore il numero delle bollette trasmesse dal magazzino della sede centrale ed il numero delle bollette usate, annullate o in bianco, restituite dall'Ufficio provinciale al magazzino stesso; alla fine dell'anno deve essere accertata con apposito riepilogo la concordanza tra il carico e lo scarico delle singole partite e le eventuali mancanze. Nel giorno 31 dicembre di ogni anno un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. iniziera' la ricognizione dei bollettari della gestione annuale scaduta, esistente nel magazzino della sede centrale dell'A.C.I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale le bollette in bianco restituite dagli Uffici esattori saranno tenute distinte dai bollettari, dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti agli Uffici esattori. I contrassegni metallici previsti dall'art. 3 ultimo comma, della legge 17 gennaio 1949, n. 6, vengono forniti all'A.C.I. direttamente dalla zecca di Roma; per la consegna, l'assunzione in carico e la contabilita' dei contrassegni stessi valgono le norme stabilite nei commi precedenti con l'avvertenza che agli Uffici esattori provinciali i contrassegni debbono essere dati in carico con la indicazione del numero progressivo che contraddistingue ogni contrassegno, e che i contrassegni non venduti alla fine di ciascun anno dovranno essere restituiti entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla Direzione generale dell'A.C.I. la quale dovra' tenerli a disposizione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse' affari - per la loro utilizzazione.
Testo vigente dal 9 aprile 1951
