A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente delle tasse introitate dal 1 dicembre di ciascun anno al 30 novembre dell'anno successivo:
- a)nei riguardi delle tasse di circolazione: sulle riscossioni annue fino a lire 1.500.000.000, aggio 8 per cento; sulle riscossioni annue da lire 1.500.000.001 a lire 2.250.000.000, aggio 6 per cento; sulle riscossioni annue superiori a L. 2.250.000.000 fino a lire 6.000.000.000, aggio 4 per cento; sulle riscossioni superiori a lire 6.000.000.000, aggio 3 per cento;
- b)nei riguardi della tassa di bollo di quietanza, aggio del 2 per cento. Rimane inteso che i detti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata. L'aggio di cui alla lettera a) del precedente comma primo ed i limiti entro i quali deve essere applicato sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale, con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A.C.I. con la presente convenzione sui quali e' stato determinato l'aggio da rivedere si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 per cento, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa, nonche' le maggiori o minori spese sostenute nell'anno scaduto per aumento o diminuzione obbligatoria di stipendi o di competenze al personale, e tenuto altresi' conto dei proventi e delle spese relative al servizio del Pubblico registro automobilistico. Alla revisione della percentuale si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 9 aprile 1951
