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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. 360 parole tolte, 14 parole aggiunte in 14 capoversi.

Convenzione tra tolto: l'Italia e l'Ungheria aggiunto: Italia e Ungheria relativa alla navigazione aereatolto: .

tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria, ugualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e l'Ungheria a facilitare, per fini pacifici, le loro relazioni aeree e in generale, le relazioni internazionali peri via aerea, hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo cine, ed hanno designato per loro Plenipotenziari, rispettivamente:

tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:

tolto: S. E. l'on. gen. Italo Balbo, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, deputato al Parlamento;

tolto: Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria:

tolto: S. E. Andrea De Hory, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

tolto: Art. 1.

tolto: Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' in tempo di pace agli aeromobili dell'altro Stato contraente, regolarmente in esso immatricolati, la liberta' di passaggio inoffensivo al di sopra del proprio territorio, purche' siano osservate le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: E' inteso, tuttavia, che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, con o senza scalo, passanti al disopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, la parte di imprese appartenenti all'altra Alta Parte contraente, come pure i ripetuti trasporti commerciali eseguiti da imprese aeree a scopo di lucro, saranno subordinati ad accordi speciali fra le piu' alte autorita' aeronautiche competenti dei due Stati.

tolto: Ciascuna delle Alte Parti contraenti accordera' inoltre, sotto condizione di reciprocita', all'altro Stato contraente il trattamento della Nazione piu' favorita per tutto quanto concerne i reciproci rapporti in materia di navigazione aerea commerciale, tenendo presente il disposto del comma precedente.

tolto: Ai sensi della presente Convenzione, per territorio di uno Stato si intendera' il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.

tolto: Sono considerati aeromobili, a norma di questa convenzione, tutti gli aeromobili privati e quelli dello Stato che non sono usati come aeromobili militari, doganali o di polizia.

tolto: Sono considerati aeromobili militari tutti quelli che fanno parte dell'organizzazione militare, e che con contrassegni speciali sono caratterizzati aeromobili militari, o che sono comandati da persone in servizio militare.

tolto: A norma della presente Convenzione, per aeromobili si intendono tanto gli aeromobili a motore quanto gli sferici.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art1 · fonte del testo