Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli aeromobili, il loro personale navigante ed i passeggeri non possono portare seco armi, munizioni, materiale bellico, veleni, esplosivi, colombi viaggiatori ed apparecchi fotografici, senza il permesso di quello Stato sul cui territorio si trova l'aeromobile. Questo divieto non ha vigore per il personale navigante il quale e' autorizzato a portare sul velivolo i mezzi di segnalazione e le armi personali necessarie per la sicurezza delle persone e delle merci naviganti.
tolto: Per ragioni di sicurezza pubblica, ciascuno degli Stati contraenti puo' limitare o proibire sul suo territorio anche il trasporto di oggetti diversi da quelli sopraelencati: tale divieto deve essere applicato senza distinzione agli aeromobili di entrambe le Parti contraenti.aggiunto: Convenzione tra Italia e Ungheria relativa alla navigazione aerea-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art7 · fonte del testo