[1]Nella ripartizione dei beni della Basilica, dell'Abbazia e del Capitolo Palatino di S. Barbara in Mantova sono tenuti presenti i seguenti scopi:

  • a)assicurare una congrua dotazione per la manutenzione e i servizi di culto della stessa Basilica e per la soddisfazione dei legati gravanti sul patrimonio indiviso;
  • b)assicurare la dotazione per la Mensa del Coppellano, Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, avuto riguardo anche agli oneri della relativa Curia, nonche' la dotazione, sia per gli assegni supplementari al Cappellani di S. M. il Re Imperatore di Roma e di Torino, nonche' al Prefetto della Reale Basilica di Superga, per i quali e' conservato il trattamento economico stabilito dai regolamenti dell'Amministrazione della Casa di S. M. il Re Imperatore, sia per il servizio sussidiario di Clero a Roma.

[2]Alla corresponsione, sulle rendite della Mensa, dei maggiori assegni stabiliti nella tabella n. 2 dell'allegato alla presente Convenzione a favore dei Cappellani sopraindicati, nonche' per il servizio sussidiario di Clero a Roma, sara' provveduto gradatamente, man mano che si avra' la necessaria disponibilita' di rendite, e in proporzione alle rendite stesse.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art13 · fonte del testo