[1]I titoli di rendita, assegnati per la dotazione di cui alla lettera a), dell'articolo precedente, saranno intestati alla Basilica di S. Barbara in Mantova e consegnati alla Santa Sede, che li trasmettera' al Vescovo di Mantova.

[2]Quelli invece assegnati per le dotazioni di cui alla lettera b), dello stesso articolo, saranno intestati alla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, e consegnati all'attuale investito od a persona da lui espressamente delegata. Durante la vacanza della Mensa, i titoli stessi saranno conservati dal Vicario dell'Ordinariato Palatino.

[3]La presa in consegna dei titoli da parte del Vicario suddetto e la riconsegna al nuovo Ordinario Palatino saranno fatte alla presenza di un funzionario delegato del Ministero dell'interno, redigendosi regolare processo verbale, di cui un esemplare sara' conservato presso il Ministero stesso e un altro presso quello della Casa di S. M. il Re Imperatore.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art14 · fonte del testo